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	<title>STUDIO EMMEPI - Amministrazioni Condominiali &#187; NORMATIVE LEGALI</title>
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	<description>Studio Amministrazioni Condominiali</description>
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		<title>Art.1139 &#8211; Rinvio alle norme sulla comunione</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORMATIVE LEGALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Per quanto non è espressamente previsto da questo Capo si osservano le norme sulla comunione in generale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto non è espressamente previsto da questo Capo si osservano le norme sulla comunione in generale.<span id="more-159"></span></p>
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		<title>Art.1138 &#8211; Regolamento di condominio</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORMATIVE LEGALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l&#8217;uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell&#8217;edificio e quelle relative all&#8217;amministrazione. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l&#8217;uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti<br />
a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell&#8217;edificio e quelle relative all&#8217;amministrazione.<span id="more-157"></span><br />
Ciascun condomino può prendere l&#8217;iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.<br />
Il regolamento deve essere approvato dall&#8217;assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell&#8217;articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 1129.<br />
Esso può essere impugnato a norma dell&#8217;articolo 1107.<br />
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.</p>
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		<title>Art.1137 &#8211; Impugnazione delle deliberazioni dell&#8217;assemblea</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORMATIVE LEGALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Le deliberazioni prese dall&#8217;assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all&#8217;autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall&#8217;autorità stessa. Il ricorso deve essere proposto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le deliberazioni prese dall&#8217;assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.<br />
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio<span id="more-155"></span> ogni condomino dissenziente può fare ricorso all&#8217;autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall&#8217;autorità stessa.<br />
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Art.1136 &#8211; Costituzione dell&#8217;assemblea e validità delle deliberazioni</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORMATIVE LEGALI]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;assemblea è regolarmente costituita con l&#8217;intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell&#8217;intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell&#8217;edificio. Se l&#8217;assemblea non può deliberare per mancanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;assemblea è regolarmente costituita con l&#8217;intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell&#8217;intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.<br />
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell&#8217;edificio.<span id="more-151"></span><br />
Se l&#8217;assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l&#8217;assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell&#8217;edificio.<br />
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell&#8217;amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell&#8217;amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell&#8217;edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.<br />
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell&#8217;articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell&#8217;edificio.<br />
L&#8217;assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.<br />
Delle deliberazioni dell&#8217;assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall&#8217;amministratore.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Art.1135 &#8211; Attribuzioni dell&#8217;assemblea dei condomini</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORMATIVE LEGALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l&#8217;assemblea dei condomini provvede: alla conferma dell&#8217;amministratore e dell&#8217;eventuale sua retribuzione; all&#8217;approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l&#8217;anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; all&#8217;approvazione del rendiconto annuale dell&#8217;amministratore e all&#8217;impiego del residuo attivo della gestione; alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l&#8217;assemblea dei condomini provvede:</p>
<ol>
<li>alla conferma dell&#8217;amministratore e dell&#8217;eventuale sua retribuzione;<span id="more-149"></span></li>
<li>all&#8217;approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l&#8217;anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;</li>
<li>all&#8217;approvazione del rendiconto annuale dell&#8217;amministratore e all&#8217;impiego del residuo attivo della gestione;</li>
<li>alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.</li>
</ol>
<p>L&#8217;amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano<br />
carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Art.1134 &#8211; Spese fatte dal condomino</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:56:14 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[NORMATIVE LEGALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell&#8217;amministratore o dell&#8217;assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell&#8217;amministratore o dell&#8217;assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.<span id="more-147"></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Art.1133 &#8211; Provvedimenti presi dall&#8217;amministratore</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:55:35 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[I provvedimenti presi dall&#8217;amministratore nell&#8217;ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell&#8217;amministratore è ammesso ricorso all&#8217;assemblea, senza pregiudizio del ricorso all&#8217;autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall&#8217;articolo 1137.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I provvedimenti presi dall&#8217;amministratore nell&#8217;ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini.<span id="more-145"></span> Contro i provvedimenti dell&#8217;amministratore è ammesso ricorso all&#8217;assemblea, senza pregiudizio del ricorso all&#8217;autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall&#8217;articolo 1137.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Art.1132 &#8211; Dissenso dei condomini rispetto alle liti</title>
		<link>http://www.studio-emmepi.it/art-1132-dissenso-dei-condomini-rispetto-alle-liti/</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORMATIVE LEGALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Qualora l&#8217;assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all&#8217;amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L&#8217;atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualora l&#8217;assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all&#8217;amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.<span id="more-143"></span> L&#8217;atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.<br />
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.<br />
Se l&#8217;esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Art.1131 &#8211; Rappresentanza</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:53:30 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[NORMATIVE LEGALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall&#8217;articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall&#8217;assemblea, l&#8217;amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell&#8217;edificio; a lui sono notificati i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall&#8217;articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall&#8217;assemblea, l&#8217;amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.<span id="more-141"></span><br />
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell&#8217;edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell&#8217;autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.<br />
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell&#8217;amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all&#8217;assemblea dei condomini.<br />
L&#8217;amministratore che non adempie quest&#8217;obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Art.1130 &#8211; Attribuzioni dell&#8217;amministratore</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORMATIVE LEGALI]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;amministratore deve: eseguire le deliberazioni dell&#8217;assemblea dei condomini e curare l&#8217;osservanza del regolamento di condominio; disciplinare l&#8217;uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell&#8217;interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;amministratore deve:<br />
eseguire le deliberazioni dell&#8217;assemblea dei condomini e curare l&#8217;osservanza del regolamento di condominio;</p>
<ol>
<li>disciplinare l&#8217;uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell&#8217;interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;<span id="more-137"></span></li>
<li>riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell&#8217;edificio e per l&#8217;esercizio dei servizi comuni;</li>
<li>compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell&#8217;edificio.</li>
</ol>
<p>Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.</p>
]]></content:encoded>
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